Statuto

 

Lo Statuto della Cooperativa Quetzal

“QUETZAL LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
S T A T U T O
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI
Art. 1 (Denominazione e Sede)
E’ costituita con sede in Modica la società cooperativa sociale denominata
“QUETZAL LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Art. 3 (Norme Applicabili)
Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le
disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e,
per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili,
le disposizioni sulle società per azioni.
Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge
3 aprile 2001, n. 142, di riforma del socio lavoratore, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8
novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e
successive modificazioni ed integrazioni.
.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 4 (Scopo)
La cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991,
n.381, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi
rientranti nella previsione di cui all’art.1, primo comma – lett.a) della
stessa.
La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo
sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza
le attività costituenti l’oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli
obiettivi della legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente statuto.
La cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi
mutualistici, secondo il combinato disposto degli articoli 2512, 2513 del codice
civile. In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la
cooperativa svolge, la propria attività a favore delle seguenti categorie di
soci:
a. soci fruitori consumatori o utenti di beni o servizi
b. soci lavoratori
Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio descritti nel precedente
comma, la cooperativa è orientata alla prevalenza, da ottenersi attraverso la
ponderazione delle percentuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi,
secondo il disposto dell’art. 2513.
Lo scopo che si prefiggono i soci utenti e/o fruitori di beni e servizi è quello
di gestire in forma unitaria attività sociali, formative ed educative nonché lo
svolgimento di attività commerciali e/o di servizi che consentano un rapporto,
il più possibile diretto, con gruppi associati di produttori svantaggiati di
aree marginali del mondo. Favorendo il commercio equo e solidale con gruppi di
produttori e trasformatori autogestionari in Africa, Asia ed America Latina,
ovvero fornire canali di diffusione per i loro prodotti, evitando il ricorso ad
intermediari o grossisti locali e rafforzando le esperienze di chi lotta per la
realizzazione della dignità umana.
Lo scopo mutualistico che i “soci lavoratori” della Cooperativa intendono
perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,
sociali e professionali.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale,
prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e vende beni e servizi
prevalentemente ai soci.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle
prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci e vendere beni e servizi
anche a non soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile
2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con
la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle
Associazioni di rappresentanza, nell’ambito delle leggi in materia, degli
statuti sociali e dei regolamenti.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualit
prevalente, ai sensi dell’art. 2514 c.c.
Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la
disposizione di cui all’art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di
scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice
civile.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento
Cooperativo unitario italiano.
Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui
giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all’Associazione
Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla
Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonchè ad altri organismi economici o
sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche,
cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento
Cooperativo unitario italiano.
Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui
giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all’Associazione
Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla
Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonchè ad altri organismi economici o
sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche,
cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
Art. 5 (Oggetto)
La Società ha per oggetto:
a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri
soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed
economici svantaggiati;
b) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai
soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con
gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo
volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai
secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme
della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” (OIL) e della “Carta
italiana del Commercio Equo e Solidale”;
c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1)
commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente
svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti
economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed
emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione
di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi (oltreché
materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati, che attivino
processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri
soci e fruitori anche opportunità d’acquisto di particolari categorie di
prodotti e servizi a condizioni vantaggiose.
In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:
1) gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;
2) svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti
acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la
distribuzione sul territorio nazionale o estero;
3) Svolgere attività di trasformazione e produzione di prodotti con materie
prime acquistati o importati direttamente o tramite terzi, provenienti
prevalentemente dal Terzo Mondo;
4) Commercializzare all’ingrosso e al minuto prodotti alimentari e non,
artigianali ed agricoli provenienti prevalentemente dal Terzo Mondo, allo
scopo di favorire tali produzioni e consentire in tale modo a migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni di questi paesi;
5) svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di
seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche
in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di
produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni,
libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i
terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
6) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale,
comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale
presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e
delle regioni economicamente svantaggiate;
7) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; 8) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa
9) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale,
ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione
che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri
soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
10) promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti
in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di
vita e sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni,
spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico,
paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri
momenti di aggregazione.
11) acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad
ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti,
nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
12) promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale,
sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti
privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori
e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla
formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
13) promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche
presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;
14) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione
su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della
cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli,
quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
15) organizzare, gestire e promuovere attività di informazione,
formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei
conflitti e di educazione alla pace.
La Cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate e/o
consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi
promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi di
carattere finanziario delle stesse.
Per l’espletamento di quanto precede la Cooperativa potrà stipulare convenzioni
e partecipare ad appalti, gare, trattative private.
La Cooperativa potrà svolgere inoltre ogni altra attività connessa ed affine a
quelle nel presente articolo elencate anche in ragione di nuovi e/o modificati
strumenti legislativi, nonché acquistare e/o prendere in affitto impianti,
attrezzature, macchinari e terreni e costruire fabbricati per l’espletamento
dell’attività sociale, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie
necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia
direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l’altro per la
sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,
specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività prevista
dal presente statuto;
b) costituire ed essere socia di cooperative, di società per azioni o a
responsabilità limitata;
c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia
sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli
enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e
fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed ad
agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio
dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito
regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi e con i
limiti della legislazione vigente in materia (decreto legge 1 gennaio 1993 n.
385 e relative delibere C.I.C.R. attuative). E’ pertanto tassativamente vietata
la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per
la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
La Cooperativa si propone, altresì, l’adozione di procedure di programmazione
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente
statuto.
La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in
materia.

TITOLO III
SOCI
Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)
I soci che realizzano con la cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici
di cui al precedente articolo quattro, ossia i soci utenti di beni e servizi e i
soci lavoratori di cui alla L. 142 del 2001, formano la categoria dei soci
cooperatori.
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di
agire, e per quanto attiene la categoria dei soci lavoratori, coloro che abbiano
maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della
Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
I soci cooperatori possono essere “ordinari” o “speciali”.
Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi soci “sovventori”, soci
“possessori di azioni di partecipazione cooperativa” o soci titolari di azioni
emesse in relazione ad altri strumenti finanziari.
Possono essere altresì ammessi soci “volontari” che prestino la loro attivit
gratuitamente, ai sensi della L. n. 381/91, art. 2.
I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.
Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi dell’art. 11 della
L. n. 381/91, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative
sociali.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio
imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati, i
falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della
Cooperativa.
Art. 7 (Soci ordinari)
Sono denominati soci ordinari:
I soci fruitori e/o utenti di beni e servizi cioè persone maggiorenni che
intendano usufruire dei servizi e delle attività della cooperativa.
I soci lavoratori titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria
attività lavorativa all’interno dell’impresa cooperativa, si avvalgono delle
prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.
Il socio lavoratore, in particolare, partecipa al raggiungimento degli scopi
sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordinata, autonoma o in
qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Con apposito regolamento interno,
approvato dall’assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che
si intendono attuare.
Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trattamento economico
spettante sia ai soci aventi rapporto di lavoro subordinato sia ai soci con
rapporto di lavoro autonomo.
Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della
società.
I soci lavoratori “ordinari”, con la propria adesione o successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore e distinto
rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento interno.
Art. 8 (Soci speciali)
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,
l’ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria “speciale” in ragione
dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può
ammettere alla categoria dei soci “speciali” coloro che debbano completare o
integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli
scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo della Cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può
ammettere alla categoria dei soci “speciali” coloro che sono in grado di
concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed
economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con
quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio “speciale”;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di
formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della
Cooperativa;
3. la quota che il socio “speciale” deve sottoscrivere al momento
dell’ammissione.
A norma dell’art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria “speciale” non possono
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori “ordinari”.
Ai soci “speciali” può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 31,
anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione
professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci “speciali” non
spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale
sociale o di emissione di strumenti finanziari.
Il socio appartenente alla categoria “speciale” ha diritto di partecipare alle
assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee
ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in
assemblea i soci cooperatori ordinari.
Il socio appartenente alla categoria “speciale” non può essere eletto nel
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
I soci “speciali” non possono essere computati ai fini dell’esercizio dei
diritti previsti dall’articolo 2545-bis del codice civile.
I soci “speciali” possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo
13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto
sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.
I soci “speciali” possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del
periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e
dall’articolo 14 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio
“speciale” è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori
a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,
egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo
i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato
gli impegni di partecipazione all’attività economica della Cooperativa,
finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso,
il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in
qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli
effetti previsti dall’articolo 9.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del
socio “speciale” secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 14.
Art. 9 (Ammissione nuovi soci)
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio
di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona
fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
b) l’ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel
rispetto dei limiti di legge e del limite minimo al riguardo stabilito
dall’Assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall’Assemblea su
proposta del Consiglio di Amministrazione;
c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della
Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali.
In caso di richiesta di ammissione a socio lavoratore, la domanda dovrà.
Altresì, contenere, l’indicazione dell’effettiva attività di lavoro,
dell’eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto
sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e
l’intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con
l’art. 4 del presente statuto e con l’apposito regolamento, dei quali dichiara
di aver preso visione;
Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all’art. 2, Legge
381/1991, oltre ai dati contenuti all’art. 6, dovrà essere perfettamente
specificato la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno
iscritti in apposita sezione del libro soci.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui
all’articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilit
ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria
ordinaria, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in
inserimento prevista dall’articolo 8 del presente statuto.
Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:
a) la ragione sociale, la sede legale, il luogo e la data di costituzione;
b) la delibera dell’organo competente in merito all’adesione alla Cooperativa.
La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nel precedente punto b)
relativamente alle persone fisiche.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui
all’art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo
indicate, delibera sulla domanda.
L’ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente
verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della
stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all’annotazione
nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione
dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli
interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di
Amministrazione, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la
quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 10 (Diritti ed obblighi dei soci)
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre
nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute
con effetto verso la Cooperativa senza l’autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione.
Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:
a) almeno il venticinque per cento (25%) all’atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
I “soci lavoratori” sono obbligati:
1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra
previsti;
2) al versamento dell’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea;
3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio
di Amministrazione;
4) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
5) a contribuire all’attività dell’impresa sociale a seconda delle necessità e,
in particolare, prestando il loro lavoro in Cooperativa in relazione alla natura
del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la Cooperativa stessa e le loro capacità professionali anche in
relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta.
E’ fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative
che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente,
nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della
tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo
svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di
socio, presso altre cooperative.
Art. 11 (Trasferimento delle quote)
Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne
comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al
socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale
termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve
iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti per divenire
socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato e
contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
Art. 12 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o se persona
giuridica, scioglimento.
Art. 13 (Recesso)
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali;
c) se socio lavoratore, abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di lavoro:
a. subordinato
1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto
disposto dall’art. 14 punto 4, lett. a. 5
b. diverso da quello subordinato
1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla
ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del
presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del
recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione
al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha
effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di
lavoro, con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,
e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso
di recesso, l’ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data
dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del
rapporto sociale.
Art. 14 (Esclusione)
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi
previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:
1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione
alla società;
2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal
precedente articolo 6;
4) in qualità di socio lavoratore, abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di
lavoro:
a. subordinato:
1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione
presso diverso datore di lavoro;
b. diverso da quello subordinato:
1. per mutuo consenso;
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio
lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della
Cooperativa;
5) se socio lavoratore, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai
trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori
dell’impresa sociale;
7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai
regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con
inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del
rapporto; 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota
sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso
la Cooperativa;
9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall’articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione;
10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti,
attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l’assemblea
ordinaria ha facoltà di non decretare l’esclusione per i soci lavoratori che
abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni
di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale
prosecuzione del rapporto sociale.
L’esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di
Amministrazione.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso
di esclusione, l’ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far
data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 (Controversie in materia di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere
comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno.
I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno
proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni della ricevuta
comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 16 (Diritti conseguenti al recesso o all’esclusione)
I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso
delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle
somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma
dell’articolo 32 del presente statuto.
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa
operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
capitale, e, comunque, in misura mai superiore all’importo di cui al precedente
comma.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a
concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito
entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Per le frazioni della quota assegnate al socio ex art. 2545 sexies c.c. la
liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere
corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.
I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi
eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
Art. 17 (Decesso del socio)
In caso di morte del “socio cooperatore” il diritto degli eredi al rimborso
della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalit
previste nel precedente articolo.
Art. 18 (Prescrizione dei diritti)
I “soci cooperatori” receduti od esclusi e gli eredi del “socio cooperatore”
deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro
cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Gli eredi del “socio cooperatore” deceduto dovranno presentare, unitamente alla
richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono
gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto
saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla
riserva legale.
Art. 19 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da
apposito regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci, tenendo conto della
natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro
instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato,
il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il
riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,
altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,
il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantit
del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e
finanziario in presenza dei quali l’Assemblea può dichiarare lo stato di crisi
aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
La Cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria
struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle
esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non
consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di
Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della
prestazione lavorativa del socio.
L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed
economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI
Art. 20 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,
possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all’art. 4 della
Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 21 (Requisiti dei soci sovventori)
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i
soggetti diversi che investono capitali nell’impresa e che non si avvalgono
delle prestazioni istituzionali di questa.
I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori
diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci
cooperatori.
Art. 22 (Conferimenti dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al
precedente art. 5 del presente statuto.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti
e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00).
La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell’art. 2346,
comma 1°, c.c.
Art. 23 (Acquisto della qualità di socio sovventore)
L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria con la quale devono essere
stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del
diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’esclusione o
limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e
2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle
lettere b) e c) dell’art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su
proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di
emissione delle azioni, in proporzione all’importo delle riserve divisibili di
cui al successivo art. 29, lett. g), ad esse spettante, e gli eventuali diritti
patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle
azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente
Statuto.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
Art. 24 (Diritti dei soci sovventori)
A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.
A ciascun socio sovventore, diverso alla persona fisica, non potranno essere
attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento
effettuato.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare,
in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci
sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo
determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per
legge ed il numero di voti da essi portati.
Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno
nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un sindaco effettivo
nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina
sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili
nella misura di due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote
dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di
soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite
previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’art. 2514 cod. civ.
La delibera di emissione di cui all’art. 23, comma 1, può stabilire in favore
delle azioni destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli
utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto
tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale
dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno
diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei
soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del
valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota
parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Art. 25 (Obblighi dei soci sovventori)
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si
applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili
con la natura del rapporto.
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le
cause di incompatibilità.
I soci sovventori sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini
previsti dall’apposito regolamento;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti della Cooperativa e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle
disposizioni ad essi applicabili.
Art. 26 (Trasferimento delle azioni dei soci sovventori)
Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea straordinaria in sede di
emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite
esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione. Il
socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio
di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di
pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso
di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende
trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso
il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
Art. 27 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il
diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a
decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.
Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle
azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo
maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovr
avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod.
civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte della
riserva divisibile di cui al successivo art. 29, lett. g), ad esse spettante.
Art. 28 (Possessori di azioni di partecipazione cooperativa)
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e
all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, L. 31
gennaio 1992, n. 59 e dall’articolo 5 del presente statuto.
In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni
vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore
se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella
ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge,
per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o
del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00).
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in
misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della
Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati
dalla legge per i soci cooperatori.
All’atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione
cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre
azioni o quote, per l’intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta
riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non
per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre
azioni o quote.
La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata,
in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento
approvato dall’assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche
l’eventuale durata minima del rapporto sociale.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini
previsti dal regolamento di emissione;
2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad
essi applicabili.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI
Art. 29 (Patrimonio)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un
numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro
cinquanta e centesimi zero (euro 50,00);
b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV,
rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro
cinquanta e centesimi zero (euro 50,00) destinato alla costituzione del fondo
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o al potenziamento
aziendale di cui all’art. 5 del presente statuto;
c) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione
cooperativa ciascuna del valore nominale di euro cinquanta e centesimi zero
(euro 50,00);
d) dalla riserva legale formata con le quote degli utili d’esercizio di cui
all’art. 32 del presente statuto;
e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui
all’art. 32 del presente statuto;
g) dalla riserva straordinaria.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e
conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente
assegnate.
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci
cooperatori, nè durante la vita sociale nè all’atto dello scioglimento.
La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita
esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci
cooperatori.
La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346,
comma 1°, del codice civile.
Art. 30 (Esercizio sociale e bilancio)
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede
alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati
separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse
gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di
prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella
quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di
Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualit
prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano
anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei
nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione
entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la
Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della
Cooperativa, entro centottanta giorni (180 gg.) dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della
scadenza dei novanta giorni (90 gg.) dalla data di chiusura dell’esercizio
sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse
eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni
(180 gg.).
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella
relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle
cooperative a mutualità prevalente.
Art. 31 (Ristorni)
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni
del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi
mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento. I
ristorni – in via generale – debbono considerare quantità e qualità dell’apporto
mutualistico.
Salvo comunque quanto disposto all’art. 8 comma 4° del presente statuto,
l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate;
c. mediante l’emissione di strumenti finanziari previsti dal presente statuto.
La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che
siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alla lettera a) ed al
punto c2) del successivo art. 32.
Art. 32 (Destinazione dell’utile)
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto
destinandolo:
a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente
versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa,
in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata
fino a due punti, fermo restando il privilegio stabilito nel precedente art. 24,
comma 6;
d) un’eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari
partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di
partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi di cui alla precedente punto 1), qualora in possesso dei soci
cooperatori;
- nella misura stabilita di volta in volta dall’assemblea ordinaria in sede di
destinazione dell’utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi
diversi dai soci cooperatori;
e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei
requisiti mutualistici ai fini fiscali;
f) un’eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle
modalità previste dall’art. 31 del presente statuto;
g) un’eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di
strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
h) quanto residua alla riserva straordinaria.
L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per
legge o per specifica disposizione del presente statuto, che il residuo degli
utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere
effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia
provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a
copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA’
Art. 33 (Organi sociali)
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.
Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa o dei Possessori di Strumenti finanziari non partecipativi o degli
obbligazionisti;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

SEZIONE I – ASSEMBLEA
Art. 34 (Convocazione)
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente
l’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza
(nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data ed ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno
ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra
loro:
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: “La Sicilia”, “Il Giornale di
Sicilia”, “La Gazzetta del Sud”, almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l’adunanza;
c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, nel domicilio risultante
dal libro soci.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con
diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di
controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle
deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella
obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle
assemblee.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, secondo quanto
previsto nel precedente articolo 30 per l’approvazione del bilancio di
esercizio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione
lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno
un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni
dalla data della presentazione della richiesta.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali
l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 35 (Assemblea Ordinaria)
L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di
Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio
preventivo;
2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la
loro attività collegiale;
4) nomina, se obbligatorio per legge e se comunque ritenuto opportuno, i
componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa i
compensi loro spettanti; ne delibera l’eventuale revoca;
5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l’incarico di
controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto
previsto nel successivo art. 47 del presente statuto e determina il
corrispettivo relativo all’intera durata dell’incarico;
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, se nominati,
e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se
nominato;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze
previste per l’assemblea straordinaria; 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di
Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in
occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte
dell’interessato;
9) delibera, all’occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a
farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento e dalle
leggi vigenti in materia;
10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a
titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi
stipulati come per legge;
11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
12) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all’ammodernamento aziendale di cui all’art. 5 del presente statuto
approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di
attuazione, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di
partecipazione cooperativa.
L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla
sua competenza.
Art. 36 (Assemblea Straordinaria)
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla
sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie
espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di
amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del
codice civile; l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la
indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il
trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
L’assemblea straordinaria delibera altresì sull’emissione degli strumenti
finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.
Art. 37 (Quorum costitutivi e deliberativi)
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più
uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati, aventi diritto al voto.
Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione
dell’assemblea, ma in nessun caso con voto segreto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l’assemblea
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente
con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti
o rappresentati.
Art. 38 (Interventi – Voto – Rappresentanza)
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro
dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e
che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto ma il socio appartenente alla categoria
“speciale” ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di
voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
l’approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea i soci
cooperatori ordinari.
Ogni socio sovventore persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero
delle azioni possedute.
Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero
di voti stabilito a norma del precedente articolo 24 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente
all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro
socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore,
che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante
delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque
soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra
gli atti sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa
aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori
dell’assemblea, senza diritto di voto.
L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo
quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente
il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
Art. 39 (Presidenza dell’Assemblea)
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in
sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza
di entrambi da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della
maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti
presenti. Il segretario può essere un non socio.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Art. 40 (Assemblee Speciali)
Le Assemblee Speciali dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa o
dei Possessori di strumenti finanziari non partecipativi o degli
obbligazionisti, per le quali valgono, in quanto compatibili, le norme fissate
per le assemblee dei soci, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritengano necessario o quando
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori degli strumenti
finanziari.
Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione
cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi o di obbligazioni devono
depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data
fissata per l’assemblea presso la sede sociale.
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e
chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di
impugnarne le deliberazioni; deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle
azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi
nei rapporti con la società.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 41 (Nomina – Composizione – Durata)
Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero undici
consiglieri eletti dall’assemblea generale.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo
la decisione di volta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso gli
amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati
consecutivi.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio
Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri
che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può
delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni
ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non
potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381
del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di
esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
soci.
Gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo di cui al presente
articolo, ove nominati, curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e riferiscono
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la
periodicità di centoventi giorni sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue
controllate.
Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società.
Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della
società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il
generale andamento della gestione.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio
siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Art. 42 (Competenze e Riunioni)
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria
autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel
rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all’articolo 2512 e seguenti
del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle
quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni
prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta
elettronica in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati
almeno un giorno prima della riunione.
Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio
di Amministrazione, nonchè provvedere affinchè adeguate informazioni sulle
materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori
in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti
prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio
Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,
abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i
termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve
altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il
Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
società dell’operazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in
conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta
giorni dal Collegio Sindacale, se nominato, nonchè dagli amministratori assenti
o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni
lesive dei loro diritti.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,
devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2428 del
codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento
dello scopo mutualistico, nonchè le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere
esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Art. 43 (Sostituzione degli Amministratori)
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio
provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile,
purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da
amministratori nominati dall’Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con
quelli incarica all’atto della loro nomina.
Art. 44 (Presidente)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma
sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o
da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può
delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente, o a un membro del
Consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a
soggetti terzi.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del
giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle
materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni
spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE
Art. 45 (Collegio Sindacale)
Nomina – Composizione – Durata
Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall’Assemblea a norma del precedente
art. 35, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso
dei requisiti di legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre
nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si
rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Art. 46 (Competenze e Riunioni)
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto
dall’articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del
Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle
assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,
il Collegio Sindacale deve convocare l’Assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, convocare l’Assemblea qualora nell’espletamento del suo
incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente
necessità di provvedere.
I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono
indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice
civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo
mutualistico.
Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi
dell’articolo 2513 del codice civile.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni
ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi
nell’apposito libro.
La denunzia al Tribunale di cui all’articolo 2409 del codice civile può essere
promossa da almeno un decimo dei soci.
Art. 47 (Controllo Contabile)
Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di
Revisione.
L’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea, sentito il
Collegio Sindacale, ove nominato; l’Assemblea determina il corrispettivo
spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l’intera durata
dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell’incarico.
Nel caso di Società di Revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e
qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con
riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Il Revisore, o la Società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409-bis del codice civile, l’assemblea
potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia
nominato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 48 (Scioglimento)
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne
daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso
l’ufficio del Registro delle Imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o
deliberato lo scioglimento della stessa, l’Assemblea, con le maggioranze
previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, disporr�
in merito a:
a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di
pluralità di liquidatori;
b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei
liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di
rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti
necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili
per la liquidazione della società.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera
dell’Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto
costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni
riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
Art. 49 (Devoluzione Patrimonio)
In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione
dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, dedotti nell’ordine:
a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi
eventualmente maturati;
b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente
rivalutati ed i dividendi eventualmente maturati;
c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente
rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati;
d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
e) l’assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della
riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.
Art. 50 (Disposizioni finali)
Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 29, 30, 32 e 49 sono inderogabili e
devono essere in fatto osservate.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente
codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

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